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Articolo 126 Bis

Patente a Punti e Comunicazione Dati Conducente (Art. 126-bis C.d.S.)

Quadro Sintetico delle Disposizioni

L’Articolo 126-bis non descrive una singola infrazione stradale (come un divieto di sosta), ma regola il funzionamento della decurtazione dei punti e stabilisce un obbligo fondamentale per il proprietario del veicolo quando una multa viene notificata a casa senza contestazione immediata.

Riferimento Obbligo a carico del proprietario / intestatario Termine previsto Sanzione in caso di omissione
Comma 2 Comunicare i dati personali e della patente di chi era effettivamente alla guida 60 giorni dalla notifica del verbale Da 291,00 € a 1.166,00 €

Nota informativa essenziale: Se il proprietario del veicolo non comunica i dati di chi era alla guida entro i 60 giorni, i punti NON vengono decurtati a nessuno, ma il proprietario (o il legale rappresentante, in caso di società) riceverà una seconda sanzione pecuniaria per l’omessa comunicazione.

Inoltre, per i conducenti neopatentati (entro i primi 3 anni dal rilascio della patente), i punti decurtati per ogni singola violazione vengono raddoppiati.


Testo Ufficiale della Normativa (Estratto)

  • Art. 126-bis, Comma 1 (Regola generale):

    “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio […] subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe […] della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.”

  • Art. 126-bis, Comma 1-bis (Tetto massimo di decurtazione):

    “Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.”

  • Art. 126-bis, Comma 2 (Obbligo di comunicazione):

    “[…] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. […] Il proprietario del veicolo, ovvero il legale rappresentante o un suo delegato della persona giuridica che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.”

     

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