Pagamento su accertamento di violazione
L’accertamento di violazione (l’avviso trovato sul parabrezza dell’autovettura) non costituisce contestazione o notificazione di un verbale, ma può essere considerato l’inizio del procedimento sanzionatorio a carico del proprietario del veicolo. Quest’avviso può essere pagato, entro 5 giorni dalla data di accertamento, senza aggravio di spese nella misura del minimo edittale ridotto del 30%, trascorso tale termine il verbale sarà notificato alla residenza del proprietario del veicolo, con l’aggiunta delle spese di procedura e le spese di notifica.
Avverso l’accertamento non è possibile proporre ricorso che sarà proponibile solamente dopo la notifica del verbale.
Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull’avviso di violazione corrispondano: data dell’accertamento, targa e tipo del veicolo.
Pagamento su verbale notificato o contestato direttamente sul posto
Quando il verbale di contestazione è notificato tramite posta o contestato direttamente da parte dell’agente operante, può essere pagato dal 1° al 5° giorno in misura ridotta con lo sconto del 30%, dal 6° al 60° giorno dalla notifica per una somma pari al minimo della sanzione prevista, devono essere aggiunte le spese di notifica e le spese di procedura, se indicate. Sempre nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere proposto ricorso al Prefetto o in alternativa entro 30 giorni dalla notifica del verbale al Giudice di Pace.
Modalità di pagamento
– Presso un Ufficio Postale utilizzando l’avviso di accertamento o verbale di contestazione;
– presso una Tabaccheria/Ricevitoria del lotto convenzionata, utilizzando l’avviso di accertamento o   verbale di contestazione;
– sul sito o con le app della propria Banca attraverso il canale dedicato al PagoPA.
Cosa fare se il veicolo è stato sottoposto a sequestro per mancata copertura assicurativa
-  – PAGAMENTO DELLA SANZIONE: la sanzione amministrativa è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo sia resa operante entro 30 gg. dalla scadenza indicata sulla polizza. Se il pagamento avviene entro 5 gg. dalla contestazione la sanzione sarà decurtata di un ulteriore 30% (le due riduzioni sono cumulabili).
- – EVENTUALE DEMOLIZIONE: la sanzione amministrativa è altresì ridotta della metà quando entro 30 gg. dalla contestazione della violazione l’interessato esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tal caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi, esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento, presso l’organo accertatore, di una cauzione pari all’intero importo della sanzione. Ad avvenuta demolizione certificata, l’organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Anche in questo caso, se le suddette operazioni avvengono entro 5 gg. dalla contestazione, la sanzione sarà decurtata di un ulteriore 30%.
- – DISSEQUESTRO: quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione ed esibisce la polizza assicurativa valida per almeno 6 mesi e il pagamento delle eventuali spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto (conducente, proprietario o persona da lui delegata). Quindi occorre presentarsi presso l’ufficio verbali del Comando in intestazione sito muniti di valido documento di riconoscimento ed eventuale delega del proprietario con relativa fotocopia del suo documento d’identità fronte-retro, ricevuta del pagamento e certificato di assicurazione.
- – EVENTUALE CAMBIO DEL LUOGO DI CUSTODIA: Successivamente all’affidamento del veicolo su strada, è possibile chiedere un cambio del luogo di custodia per la cui procedura l’avente diritto dovrà recarsi presso gli uffici del Comando di Polizia a cui appartiene l’organo accertatore e compilare apposito modulo di richiesta.
Rateazione Verbali ai sensi art. 202-bis C.d.S.
Per poter usufruire di dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti su sanzioni al CdS è necessario rispettare i seguenti limiti e condizioni:
- – l’istanza e deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione  della violazione;
- – la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più  violazioni per un importo superiore a 200 euro;
- – può avvalersi della facoltà della rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini   dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non  superiore a euro 10.628,16.