Eccesso di Velocità (Art. 142 C.d.S.)
Quadro Sintetico delle Sanzioni
| Riferimento | Superamento del Limite | Sanzione Pecuniaria | Decurtazione | Sanzioni Accessorie |
| Comma 7 | Fino a 10 km/h (o mancato rispetto limiti minimi) | Da 42,00 € a 173,00 € | Nessuna | Nessuna |
| Comma 8 | Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h | Da 173,00 € a 694,00 € | 3 punti | Nessuna |
| Comma 9 | Oltre 40 km/h e fino a 60 km/h | Da 543,00 € a 2.170,00 € | 6 punti | Sospensione patente da 1 a 3 mesi |
Nota informativa: Gli importi delle sanzioni pecuniarie subiscono un aumento di un terzo se la violazione viene commessa in orario notturno, ovvero tra le ore 22:00 e le ore 07:00 (ai sensi dell’Art. 195, comma 2-bis del C.d.S.). Inoltre, per i conducenti neopatentati i punti decurtati dalla patente vengono raddoppiati.
Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 – Nuovo Codice della Strada
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Art. 142, Comma 7:
“Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità , ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.”
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Art. 142, Comma 8:
“Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.”
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Art. 142, Comma 9:
“Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.”
Decreto del residente della Repubblica 16 Dicembre 1992 Â – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada